Accordo di non divulgazione edi riservatezza e di non divulgazione reciproca 

Accordo e accettazione stabilito tra Extu, Inc., un’azienda dello stato della Georgia negli Stati Uniti, i suoi azionisti e affiliati (di seguito indicati collettivamente come “Extu”) con sede all’indirizzo 4170 Ashford Dunwoody Rd, Suite 250, Atlanta, GA 30319 e ______________________ (di seguito indicata come “Sponsor”), costituita nello stato di _______________, con sede aziendale principale all’indirizzo _______________________. Extu e lo Sponsor vengono di seguito collettivamente definiti quali “Parti”.

Considerato che le Parti di questo Accordo intendono discutere e concludere vari accordi commerciali;

Considerato che nell’ambito di tali discussioni e accordi commerciali, le Parti possono divulgare alcune informazioni riservate e proprietarie di ciascuna parte;

Considerato che potenzialmente la divulgazione di tali informazioni consentirà alle Parti di ottenere un reddito significativo;

Considerato che le Parti divulgheranno tali informazioni solo a condizione di essere vincolate dai termini del presente Accordo;

Pertanto, nell’ambito del rilascio delle informazioni tra le Parti, e tenendo conto delle clausole contenute nel presente documento, le Parti convengono quanto segue:

  1. Per “Parte divulgante” si intende la parte che fornisce all’altra le Informazioni riservate.
  1. Per “Parte ricevente” si intende la parte che riceve le Informazioni riservate dalla Parte divulgante.
  1. Per “Informazioni riservate” si intendono le informazioni ricevute da o relative alla Parte divulgante, (a) che detengono valore economico, effettivo o potenziale, dal fatto di non essere note o facilmente accertabili da altre persone che possono trarre valore economico dalla loro divulgazione o dal loro utilizzo; e (b) che sono oggetto di sforzi ragionevoli per mantenerne la segretezza. Le Informazioni riservate comprendono, senza limitazioni, qualsiasi conoscenza o proprietà materiale della Parte divulgante (i) di cui la Parte ricevente viene a conoscenza o a cui ha accesso a seguito di discussioni con la Parte divulgante; (ii) che la Parte divulgante rilascia alla Parte ricevente (comprese le conoscenze concepite, originate, scoperte o sviluppate a seguito del rilascio di tali informazioni). Le Informazioni riservate comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni o dati simili (anche in eventuale forma scritta): (i) piani, materiali o altre informazioni relative all’attività proposta dalla Parte divulgante; (ii) scoperte, invenzioni, concetti e idee, brevettabili o meno, comprese, senza limitazioni, la natura e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo, le tecniche e il “know-how”; (iii) qualsiasi altro materiale, o conoscenza, relativo ai piani aziendali o alle attività della Parte divulgante che non è generalmente noto ad altri soggetti e (iv) ai fornitori di servizi della Parte divulgante; e (v) qualsiasi informazione sopra descritta che la Parte divulgante considera riservata o proprietaria o che indica come tale. La Parte ricevente, legalmente vincolata, con il presente accordo accetta e garantisce alla Parte divulgante che non interferirà, direttamente o indirettamente, con gli interessi o l’attività della Parte divulgante, né li eluderà o tenterà di eluderli in alcun modo.
  1. Le Parti manterranno tutte le Informazioni riservate confidenziali e non le divulgheranno a terze parti né le utilizzeranno per scopi non autorizzati. Le Parti possono utilizzare le Informazioni riservate solo nella misura necessaria per soddisfare gli scopi del presente Accordo. Le Parti informeranno i propri dipendenti, affiliati o consulenti (collettivamente indicati come “Rappresentanti”) che potrebbero avere accesso alle Informazioni riservate, della natura riservata delle stesse e concordano che i loro dipendenti siano vincolati dai termini del presente Accordo. Nessuna Informazione riservata verrà comunicata a dipendenti, affiliati o consulenti che non abbiano necessità di conoscerla. La Parte ricevente è responsabile degli atti e delle eventuali omissioni di tutti i suoi Rappresentanti e deve fornire una copia del presente Accordo a tutti i Rappresentanti ai quali vengono comunicate le Informazioni riservate. La divulgazione di informazioni riservate a qualsiasi soggetto che non sia un Rappresentante, come definito nel presente documento, non può avvenire senza previa autorizzazione scritta della Parte divulgante.
  1. Le Informazioni riservate non possono essere riprodotte in alcuna forma salvo quanto necessario per rispettare quanto stabilito nel presente Accordo. Tutte le Informazioni riservate (comprese le relative copie) rimarranno di proprietà della Parte divulgante e saranno ad essa restituite dalla Parte ricevente quando non le occorrono più, o su richiesta della Parte divulgante e, in ogni caso, al completamento o alla risoluzione del presente Contratto. Non verranno effettuate o conservate copie delle informazioni fornite alla Parte ricevente senza esplicita autorizzazione scritta della Parte divulgante. Tutti gli appunti, le note, i memorandum o qualsiasi altro documento contenente Informazioni riservate, o qualsiasi discussione a riguardo, saranno distrutti o restituiti alla Parte divulgante su richiesta. La Parte ricevente certificherà di aver rispettato tutte le istruzioni fornite dalla Parte divulgante e di non aver conservato alcuna parte delle Informazioni riservate. Nessuna divulgazione di Informazioni riservate ai sensi del presente documento potrà mai essere interpretata come una divulgazione pubblica di tali informazioni riservate, da parte di una delle due Parti, qualsiasi ne sia lo scopo.
  1. Le Informazioni riservate non comprendono informazioni, o materiali, che: (i) sono o diventano generalmente note o disponibili al pubblico senza che questo avvenga per responsabilità della Parte ricevente; (ii) erano già note alla Parte ricevente, senza che vi siano state imposte restrizioni su di esse, prima di essere ricevute da o per conto della Parte divulgante; (iii) sono legittimamente divulgate alla Parte ricevente da una terza parte che è ad essa nota di non essere sottoposta ad alcun obbligo, contrattuale, fiduciario, legale, di riservatezza o di altro tipo nei confronti della Parte divulgante in relazione a tali Informazioni riservate; (iv) sono state sviluppate dalla Parte ricevente in modo indipendente, in qualunque momento, senza utilizzare le Informazioni riservate dell’altra Parte o riferirsi a esse; o (v) la divulgazione sia necessaria per ottemperare a un ordine o a un’ingiunzione di un tribunale, di un’agenzia amministrativa o di un altro ente governativo competente. Questo a condizione che la Parte ricevente utilizzi ogni sforzo diligente per limitare tale divulgazione e invii notifica relativa a tale ordine o ingiunzione alla Parte divulgante entro tre (3) giorni dal suo ricevimento, per dare modo alla Parte divulgante di richiedere un ordine protettivo o di impedire o limitare in altro modo tale divulgazione.
  1. Proprietà delle Informazioni riservate. La Parte ricevente concorda che la Parte divulgante è e rimarrà esclusiva proprietaria delle Informazioni riservate divulgate alla Parte ricevente e di tutti i diritti di brevetto, copyright, segreto commerciale, marchio e altri diritti di proprietà intellettuale in esse contenuti.
  1. Nessun diritto o licenza su marchi, invenzioni, diritti d’autore, brevetti o qualsiasi altra proprietà intellettuale è implicito o concesso alla Parte ricevente ai sensi del presente Accordo. La divulgazione di Informazioni riservate non comporta alcun obbligo di concedere alla Parte ricevente alcun diritto sulle Informazioni riservate.
  1. I termini di riservatezza del presente Accordo resteranno in vigore per un periodo di tre (3) anni a partire dalla data del presente Accordo.
  1. Le Parti convengono che le disposizioni del presente Accordo costituiscono l’essenza dello stesso e che se lo Sponsor non accetta di mantenere le Informazioni di Extu riservate e non accetta di essere vincolato dal presente Accordo, Extu non rivelerà o fornirà a esso alcuna di tali informazioni. Analogamente, se Extu non accetta di essere vincolata dal presente Accordo, lo Sponsor non rivelerà Informazioni riservate a Extu. Le misure qui stabilite sono considerate ragionevoli e necessarie per proteggere le attività aziendali, gli interessi e le proprietà delle Parti. In caso di violazione del presente Accordo, le Parti potrebbero subire un danno irreparabile. Di conseguenza, ciascuna Parte acconsente e concorda che l’altra Parte abbia il diritto di applicare provvedimenti ingiuntivi provvisori, preliminari e definitivi, e qualsiasi altro rimedio applicabile previsto dalla legge o dai principi di equità nei confronti della Parte ricevente, qualora quest’ultima abbia violato, o minacciato di violare, il presente Accordo. L’esistenza di qualsiasi rivendicazione di una Parte nei confronti dell’altra non pregiudica l’applicazione dei patti e degli accordi contenuti nel presente Accordo.
  1. Se una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo viene dichiarata come non valida da un tribunale competente, tale disposizione verrà eliminata dal presente Accordo e tutte
    le altre disposizioni rimarranno in vigore nella massima misura consentita dalle leggi.
  1. La mancata applicazione di una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo, in qualsiasi momento ciò possa avvenire, o la mancata insistenza sull’adempimento puntuale di un obbligo contenuto nel presente Accordo, non potrà essere interpretata come una rinuncia a tale disposizione o a qualsiasi altra disposizione, o al diritto di richiedere di adempiere pienamente a tutti gli obblighi elencati nel presente Accordo.
  1. Questo Accordo costituisce l’intero accordo tra le Parti in relazione alla materia trattata. Tutte le discussioni precedenti tra le Parti vengono classificate come Informazioni riservate. Questo Accordo non potrà essere modificato se non mediante un documento scritto firmato da entrambe le Parti in una data successiva alla data del presente Accordo.
  1. Se una delle Parti si avvale di consulenti legali per far valere qualsiasi diritto derivante dal presente Accordo, o relativo a esso, la Parte prevalente avrà il diritto di recuperare le opportune spese legali.
  1. Il presente Accordo verrà interpretato e disciplinato in base alle leggi dello Stato della Georgia, negli Stati Uniti d’America.
  1. Il presente Accordo è stato negoziato tra le Parti e pertanto si considera redatto in collaborazione tra le stesse.

FIRMATO E CONSEGNATO.

SPONSOR

Da: _______________________________

Nome: _______________________________

Titolo:___________________________

Data: _______________________________

EXTU, INC.

Da: _______________________________

Nome: _______________________________

Titolo:___________________________

Data: _______________________________